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La privacy per "designati" e "autorizzati"
al trattamento dei dati

Il decreto legislativo 101/2018, che adegua l’ordinamento italiano alla privacy europea (Regolamento 2016/679) introduce la figura del “designato per specifici compiti e funzioni” connessi al trattamento dei dati e risolve un po’ di problemi organizzativi.

Proprio nell’assetto organizzativo trova posto, dunque, il designato per specifici compiti e funzioni.

La legge Privacy (Codice Privacy e il Regolamento Europea Privacy UE/2016/679 GDPRI), impone al Titolare del Trattamento e al Responsabile del Trattamento di pianificare interventi di formazione privacy periodici per tutti i dipendenti e collaboratori, che nell’ambito delle proprie mansioni lavorative vengono a conoscenza o possono trattare dati personali.

L’art. 29 del GDPR  prevede che il datore di lavoro debba obbligatoriamente designare un incaricato Privacy e formare ogni lavoratore addetto a compiere operazioni di trattamento di dato personali di clienti, fornitori e dipendenti.

Questa monografia fornisce, quindi, con l’acquisizione dei contenuti gli strumenti atti a dimostrare di aver dato seguito al “principio di accountability” e di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione privacy imposti dalla normativa vigente.


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